Con il termine whistleblowing s'intende la rivelazione spontanea da parte di un individuo, detto “segnalante” (in inglese “whistleblower”) di un illecito o di un'irregolarità commessa all'interno dell'ente, del quale lo stesso sia stato testimone nell'esercizio delle proprie funzioni. Il segnalante spesso è un dipendente ma può anche essere una terza parte, per esempio un fornitore o un cliente
Il dipendente pubblico o privato, il quale segnalante di un illecito non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. La denuncia, inoltre, è sottratta all'accesso documentale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
Le segnalazioni possono riguardare varie tipologie di illeciti, come casi di corruzione, frode, abuso di potere, discriminazione, violazione della privacy, inquinamento ambientale, pericolo per la salute o la sicurezza dei lavoratori o dei consumatori. È essenziale che le segnalazioni siano basate su fatti concreti e non su mere opinioni o sospetti
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